Lo Statuto

Statuto dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Approvato con decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007. F.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo.
N 535 – DISPOSIZIONI VARIE – Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 1286, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la “Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo” assume la denominazione di “Associazione Nazionale Carabinieri” e, tra l’altro, ne viene approvato il nuovo statuto organico. – (Direzione generale personali civili e affari generali). – (Gazzetta ufficiale n. 298, del 24 novembre 1956.

Estratto della dispensa 50^ del Giornale Militare Ufficiale del 15 dicembre 1956

REPUBBLICA ITALIANA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 461, col quale fu eretta in ente morale la “Federazione Nazionale del Carabiniere Reale” e ne fu approvato lo statuto organico;
Visti i regi decreti 25 agosto 1932, n. 1214 e 9 aprile 1935, n. 815, con i quali furono approvati due nuovi statuti organici della predetta Federazione, la quale, con l’occasione, assunse la denominazione, rispettivamente, di “Federazione Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo” e di “Associazione Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo”;
Visto lo statuto – regolamento approvato dall’ex segretario del disciolto partito nazionale fascista e pubblicato nel Foglio di disposizioni dello stesso partito n. 1193-bis, in data 21 novembre 1938, statuto – regolamento col quale all’Ente in parola fu anche imposta la denominazione di “Legione Carabinieri d’Italia”; Visto l’art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il quale i reparti d’arma e di specialità (Associazioni d’arma) dell’Esercito furono posti sotto la vigilanza dell’ex Ministero della guerra, ora della Difesa (Servizi per l’Esercito);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n. 162, col quale la predetta Legione assunse la denominazione di “Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo” e ne fu approvato il nuovo statuto organico;
Visto il foglio n. 040/8, del 21 febbraio 1955, con il quale la Presidenza dell’Associazione in parola ha proposto per l’Ente la nuova denominazione di “Associazione Nazionale Carabinieri” e l’approvazione di uno schema di nuovo statuto organico sul quale si sono già pronunciate favorevolmente, a larghissima maggioranza, le dipendenti assemblee sezionali;
Vista la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo statuto organico, secondo cui il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, avrebbe potuto procedere alle integrazioni o varianti che si fossero rese necessarie nel corso della sua approvazione;
Viste le deliberazioni adottate, in data 10 maggio 1955 e 26 marzo 1956, dal Comitato Centrale dell’Associazione in base alla sopraspecificata disposizione finale-transitoria;
Riconosciuto che l’approvazione di tale schema di nuovo statuto organico tende ad agevolare il funzionamento dell’Associazione di cui trattasi, mediante, essenzialmente, una modifica alle norme regolanti la nomina degli Ispettori regionali ed interregionali, nonchè dei Consiglieri nazionali non di diritto; Visto l’art. 16 del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la Difesa;

Decreta:

Art. 1
L’ “Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo” assume la denominazione di “Associazione Nazionale Carabinieri”.

Art. 2
Al Ministro per la Difesa è devoluta l’alta sorveglianza sull’“Associazione Nazionale Carabinieri”, al fine di assicurare che la sua attività ed il suo indirizzo siano conformi alle direttive generali del Governo. Il Ministro per la Difesa, qualora ritenga che l’attività e gli indirizzi seguiti dalla predetta Associazione non rispondano ai criteri di cui al precedente comma o, comunque, siano in contrasto con gli scopi dell’Associazione quali risultino dallo statuto di cui al successivo art. 3, può sciogliere il Consiglio nazionale e nominare un Commissario straordinario.
Alla fine dell’esercizio finanziario previsto dal citato statuto, l’Associazione è tenuta a rendere conto al Ministero della Difesa (Servizi per l’Esercito) dell’impiego fatto degli eventuali contributi da questo concessi, a qualsiasi titolo, nel corso dell’esercizio medesimo.

Art. 3
E’ approvato l’accluso nuovo statuto organico della predetta Associazione Nazionale, formato da n. 46 articoli, firmato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, il 25 luglio 1956

GRONCHI
Taviani

Visto: il Guardasigilli: Moro
Registrato alla Corte dei conti, il 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 50 – Carlomagno

VARIANTI deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007 – f.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo.